Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili
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L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
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Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
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non siano stati restituiti.
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legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
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leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.
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siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
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giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
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piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima